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Decreto Scuola, Dipartimento Istruzione e Funziona Pubblica difendono l'articolo 4

4 feb 2019
Decreto Scuola, Dipartimento Istruzione e Funziona Pubblica difendono l'articolo 4
Il Consiglio di Dipartimento Istruzione e la Direzione Generale della Funzione Pubblica ritengono opportuno comunicare quanto segue relativamente alla mobilitazione in atto nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore.
Pur riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori di poter manifestare il loro dissenso su un provvedimento normativo approvato dal Consiglio Grande e Generale, si fatica tuttavia a comprendere le motivazioni alla base della mobilitazione ed in particolare come le disposizioni contenute nell’art. 4 del Decreto Delegato n.121/2018 possano compromettere l’offerta formativa o addirittura distruggere la scuola.
L’art. 4 stabilisce che gli insegnanti della Scuola Media Inferiore e della Scuola Secondaria Superiore debbano svolgere interamente il loro orario di servizio di 18 ore settimanali destinato all’insegnamento. I moduli orari attuali hanno una durata inferiore ai 60 minuti (nella scuola media 45 minuti in due giornate della settimana e nella Scuola Superiore circa 50 minuti). Il Decreto prevede che i docenti utilizzino le ore di insegnamento non effettuate per realizzare prioritariamente attività didattiche rivolte agli studenti, quali ad esempio corsi di recupero per coloro che manifestano difficoltà negli apprendimenti, attività di orientamento o esperienze facoltative (teatrali, musicali, espressive…) che possano potenziare il curricolo scolastico.
E’ bene ricordare che lo stesso Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria Superiore, facendo propria una richiesta del Consiglio di Istituto, aveva sollecitato l’organizzazione di moduli di recupero per aiutare gli studenti a superare eventuali lacune o problematiche incontrate nel loro percorso scolastico.
Non si comprende, allora, come la programmazione di attività integrative ed elettive funzionali all’apprendimento, previste tra l’altro dall’art.9 della Legge n.21/1998 e programmate autonomamente dagli stessi insegnanti, possa determinare un peggioramento della qualità dell’offerta delle nostre scuole.
Per quanto riguarda il secondo comma dell’art. 4 del Decreto Delegato, esso prevede una ridefinizione del quadro orario degli indirizzi di studio della Scuola Media Inferiore e della Scuola Secondaria Superiore, da articolarsi in moduli orari di durata non inferiore ai 55 minuti, allo scopo di favorire tempi di apprendimento più distesi e metodologie didattiche maggiormente operative e collaborative.
Nei diversi incontri che si sono svolti in questi mesi è stata data la più ampia disponibilità ad accogliere proposte sulle modalità di completamento d’orario avanzate dalle Organizzazioni sindacali e a confrontarsi sulle possibili soluzioni organizzative per l’attuazione del secondo comma.
Si intende precisare che, in fase di stesura della normativa, non sono state prese in considerazione proposte emerse nei diversi tavoli attivati per la revisione della spesa pubblica che potevano davvero compromettere la qualità della scuola o ledere la professionalità dei docenti, che va sempre tutelata e potenziata, quali ad esempio il loro coinvolgimento nell’organizzazione dei centri estivi, l’aumento del numero degli alunni per classe, la chiusura di diversi plessi scolastici.
Si desidera infine ribadire la disponibilità a proseguire il confronto con le Organizzazioni sindacali e i rappresentati degli insegnanti per l’individuazione di soluzioni in grado di migliorare la qualità dell’offerta formativa e di assicurare ad ogni studente il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

Comunicato stampa
Il Consiglio del Dipartimento Istruzione
La Direzione Generale della Funzione Pubblica

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