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Banca Centrale: attiva dal 30 settembre la Centrale dei Rischi

29 set 2017
Banca CentraleBanca Centrale: attiva dal 30 settembre la Centrale dei Rischi
Banca Centrale: attiva dal 30 settembre la Centrale dei Rischi - La conferma prima da alcuni provvedimenti emanati dal Vice Direttore, Daniele Bernardi, pubblicati o...
È ufficiale: dal 30 settembre viene attivata la Centrale dei Rischi, ancora ferma dal 2016. La conferma prima da alcuni provvedimenti emanati dal Vice Direttore, Daniele Bernardi, pubblicati oggi sul sito internet dell'istituto di Via del Voltone, seguiti poi da un'altra nota esplicativa dei prossimi passaggi e le funzioni della CR.
Saranno in sostanza comunicate mensilmente le posizioni debitorie di ogni cliente segnalato, con riguardo – si legge – al sistema creditizio sammarinese. Gli effetti, a rigor di logica, non saranno immediati: per l'arrivo dei primi flussi di informazioni da banche e finanziarie, ci saranno infatti dei tempi tecnici da rispettare, ma si pensa che ciò possa avvenire dai primi di novembre. Gli altri regolamenti emanati in giornata contengono normative di carattere prettamente tecnico e nuove regole comportamentali per gli istituti di credito e finanziari, fissando termini precisi e stringenti per il flusso di informazioni verso Bcsm.
Un progetto, quello della Centrale Rischi fermo dal 2016, rimasto in sospeso – si era detto allora - per apportare, su richiesta degli ex vertici Bcsm, Grais e Savorelli, una modifica che la rendesse più rispettosa della sovranità del Paese.
Sotto la lente di questo sistema informativo, ora, la valutazione del merito creditizio della clientela e la gestione del rischio di credito; tra gli obiettivi anche quello di elevare la qualità del credito concesso dagli intermediari; accrescere – fa sapere Bcsm - la stabilità finanziaria del sistema creditizio; favorire l'accesso al credito per la clientela "meritevole".
La Centrale Rischi – conclude la nota di Banca Centrale - raccoglie e condivide con le banche le informazioni anagrafiche e quantitative sui finanziamenti concessi con soglia di censimento pari o superiore a 10.000 euro, l’eventuale stato di insolvenza dei debitori per qualunque importo, ovvero le sofferenze, le garanzie ricevute nonché ulteriori informazioni di dettaglio relative ai finanziamenti.

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