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199 ter incostituzionale: pubblicate le motivazioni della decisione del Collegio Garante

14 mar 2017
Collegio Garante199 ter incostituzionale: pubblicate le motivazioni della decisione del Collegio Garante
199 ter incostituzionale: pubblicate le motivazioni della decisione del Collegio Garante - Eccezione di<strong> illegittimità costituzionale </strong>fondata per il Collegio Garante della Cos...
Eccezione di illegittimità costituzionale fondata per il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme sull'articolo 199 ter del codice penale: nelle motivazioni, depositate entro i tempi previsti, il perché di una decisione che rappresenta un unicum nella giurisprudenza sammarinese. Si parte dal presupposto che nel reato in questione la condotta che viene punita è l'essere “in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza”. Possesso ingiustificato – è la lettura del Collegio – che però diventa reato non in senso lato per chiunque ma solo se la condotta in esame viene tenuta da soggetti che siano condannati in via definitiva per uno dei reati elencati nell'articolo 147 come ad esempio sfruttamento della prostituzione, estorsione, riciclaggio corruzione, traffico d'armi o associazione mafiosa. Entrando dunque nel dettaglio delle criticità riscontrate dall'Alta Corte, la prima ad essere rilevata è proprio la disparità evidente di trattamento, basata sulla qualità del soggetto agente. “Di per sé - sottolineano i Saggi - possedere beni senza giustificare la loro legittima provenienza non produce necessariamente danno o pericolo a carico di nessuno; è quindi evidente che il legislatore ha creato una fattispecie di reato basata su di una presunzione. E con riferimento ai soggetti che siano stati in precedenza condannati per determinati reati, - continua - il legislatore presume, cioè, che il possesso ingiustificato di utilità sia frutto di comportamenti illeciti, ovvero sia strumentale rispetto a futuri comportamenti illeciti. Se questa è la ratio della norma, ed altra ratio non si riesce ad immaginare, - rimarcano i Giudici del Collegio - allora diviene evidente la sua irragionevolezza. L'indiscriminato riferimento a reati presupposto di portata ed offensività così eterogenee – concludono - espone la norma incriminatrice ad essere censurata sotto il profilo della irragionevolezza e della conseguente violazione del principio di uguaglianza”.

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